L’Isee: strumento efficace?


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L’ISEE (acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento utilizzato dagli enti pubblici per valutare la situazione economica di una famiglia qualora un suo componente richieda prestazioni sociali agevolate. L’ISEE, in sostanza, è un combinato di informazioni relative ai redditi e al patrimonio (immobiliare e mobiliare) che fotografa lo stato economico-patrimoniale di un nucleo famigliare in rapporto alle sue caratteristiche.


Il cittadino per dichiarare gli elementi utili al calcolo dell’ISEE deve presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unitaria) in cui vengono raggruppate informazioni autocertificate dal cittadino stesso.  La DSU viene presentata al soggetto incaricato (Comuni, INPS, CAF) che rilascia una ricevuta e trasmette in via telematica i dati contenuti nella DSU al sistema ISEE gestito dall’INPS. Dopo aver ricevuto i dati autocertificati, il sistema ISEE li integra con quelli presenti nelle banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate e completa la DSU. Viene quindi determinato l’indicatore ISEE che viene inviato al dichiarante all’indirizzo PEC indicato nella DSU. Per chi non abbia la PEC, l’ISEE viene messo a disposizione del cittadino sul sito INPS, ed è visibile dal proprio cassetto previdenziale accessibile con il PIN rilasciato dallo stesso Istituto di Previdenza. Chi non ha Internet o non è capace di utilizzarlo, infine, può firmare una delega al CAF di fiducia a cui l’INPS trasmetterà l’ISEE.


Naturalmente qualora i dati autodichiarati siano rettificati sulla base di informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS , gli enti preposti effettueranno i relativi controlli per cui sono previste sanzioni in caso di false dichiarazioni.


L’attestazione ISEE definitiva contiene, per ogni indicatore ISEE richiesto, i seguenti elementi:
•    il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore;
•    il valore dell’indicatore ISEE;
•    le prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l’indicatore calcolato;
•    le modalità di calcolo dell’indicatore con dettaglio dei dati sintetici;
•    il periodo di validità dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate.

 

L’ISEE è valido dal momento della presentazione fino al 15 Gennaio dell’anno successivo (solo la DSU corrente ha validità tre mesi). Gli enti erogatori del servizio possono richiedere una dichiarazione aggiornata qualora vi siano variazioni nel nucleo famigliare.


I cittadini che non desiderano avvalersi del CAF potranno compilare autonomamente l’ISEE consultando la pagina dell’INPS


Un assunto che si esplicita nel metodo di calcolo dell’ISEE è che chi ha più beni mobiliari o immobiliari, chi accumula patrimonio è più “ricco” di chi non ne ha. Ma è davvero così? Per rispondere a questa domanda proviamo a fare un esempio. Supponiamo che due persone siano nella stessa situazione familiare e reddituale: entrambi lavorano come dipendenti nella stessa azienda e percepiscono lo stesso identico stipendio, sono tutti e due single ed entrambi vivono in immobili identici. La differenza tra loro è lo stile di vita: il primo è una persona attenta alle spese che grazie alla propria parsimonia ha accumulato un consistente conto corrente. Il secondo, invece, è un consumatore e tende a spendere ciò che incassa. Ora, è facile intuire chi sia il più ricco secondo l’ISEE: tra due persone che hanno lo stesso identico reddito e lo stesso immobile viene penalizzato il risparmiatore rispetto al consumatore senza che ciò, però, abbia una reale rispondenza con la situazione economica che l’ISEE, per definizione, dovrebbe censire.


Dal 1° Gennaio 2015 l’Amministrazione Pubblica ha fatto un passo avanti nel cercare di rendere il calcolo dell’ISEE più agevole per il cittadino reperendo i dati più rilevanti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. La spinta all’evoluzione verso una dichiarazione precompilata non è però venuta da una volontà di semplificazione degli adempimenti ma da una comunque comprensibile lotta contro gli abusi che hanno portato cittadini che non ne avevano il diritto ad usufruire delle prestazioni agevolate. L’Amministrazione, come si legge nel documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla riforma dell’ISEE, aveva infatti rilevato una sotto dichiarazione delle componenti di reddito e di patrimonio. L’inserimento anche di alcuni indicatori quali la giacenza media del conto corrente è riuscito a scoraggiare comportamenti elusivi (come, ad esempio, lo svuotamento dei conti correnti al 31 Dicembre per poi ricostituirli all’inizio dell’anno successivo) al punto che le dichiarazioni indicanti un patrimonio mobiliare nullo è sceso dal74% al 19% in soli sei mesi.


Si potrebbe scrivere ancora molto sugli elementi che compongono il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e della sua riforma. Si auspica, soprattutto, che in un futuro prossimo sia data la possibilità all’Amministrazione di calcolare completamente in autonomia l’indicatore senza autodichiarazioni da parte del contribuente eventualmente richiedendo alcune informazioni aggiuntive in sede di dichiarazione dei redditi. Ci si chiede, infatti, perché si debbano dichiarare dati già noti e/o facilmente reperibili (redditi, conti correnti, investimenti finanziari, dati catastali, investimenti esteri ecc…), perché occorra ancora chiedere dati già in possesso dello Stato. Questo semplice fatto risulta spesso essere un deterrente: accade infatti che proprio per questo motivo, il cittadino/contribuente (vuoi per mancanza di tempo, vuoi per incapacità nell’utilizzare i servizi online forniti dall’INPS) rinunci al calcolo del modello ISEE e non lo presenti. 


E così, allo stesso modo, anche il modello di calcolo dovrebbe essere rivisto tenendo conto non solo della situazione patrimoniale ma anche della propensione al consumo della famiglia al fine evitare di svantaggiare i cittadini più parsimoniosi così come nel paradossale esempio sopra riportato.  

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Dottore commercialista specializzato in consulenza aziendale e finanziaria.

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