L’attuazione della direttiva n. 90/314/Cee sui viaggi e vacanze ‘tutto compreso’, cosiddetti ‘a pacchetto’, ha avuto luogo ad opera del d.lgs.17 marzo 1995, n. 111, successivamente abrogato dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che inserì dette regole nel Codice del consumo.
Non finiscono così, però, le vicissitudini della disciplina dei viaggi organizzati, che il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, istitutivo del Codice del turismo, ha ivi inserito (artt.32-51) determinandone l’uscita dalla sfera del diritto speciale dei consumatori, per assumere i tratti di norme di portata generale riferibili ad ogni contraente, prescindendo, quindi, dallo status soggettivo: un percorso analogo, peraltro, a quello delle norme sulla pubblicità ingannevole, ‘uscite’ dal codice del consumo per essere attratte dalla disciplina della concorrenza e del mercato, con la conseguenza della loro applicabilità ad ogni comunicato commerciale, a chiunque indirizzato.
Questo il quadro nel quale si colloca l’attuale, profonda, revisione della direttiva del 1990 sui viaggi ‘tutto compreso’, proposta dalla Commissione europea il 9 luglio 2013 (http://www.consumatoridirittimercato.it/wp-content/uploads/2013/07/c2013_329-nro-Annex_-Proposal-final-com_2013_512_en.pdf), che ha quale criterio ispiratore il superamento della nozione di ‘pacchetto’ preconfezionato da un tour operator.
I ventitre anni trascorsi dal 1990 hanno profondamente inciso sui comportamenti d’acquisto dei consumatori europei: secondo i dati resi noti dalla Commissione, nel 2012 i viaggi per vacanza all'interno dell'Unione europea hanno visto soltanto il 23% dei consumatori acquistare ‘pacchetti’ tradizionali offerti da tour operators beneficiando delle tutele disposte dalla direttiva del 1990 sui viaggi ‘tutto compreso’, mentre un ulteriore 23% (pari a 120 milioni di consumatori) si è confezionato le vacanze fruendo dei links trovati nel website di un operatore, di regola un vettore aereo, o di soggetti –quali expedia o e-dreams- che selezionano le offerte dei vettori stessi.
Rimane, come è evidente, il 54% dei turisti che organizza totalmente in proprio le vacanze ed, al momento, è tutelato esclusivamente dalle norme –nazionali e/o europee- che disciplinano le responsabilità degli operatori presso i quali sono acquistati i singoli servizi.
La Commissione ha oggi inteso estendere le tutele approntate nel 1990 per i viaggi ‘a pacchetto’ ai casi in cui il consumatore acquisti diversi elementi da differenti fornitori fra loro collegati, organizzando in proprio viaggi e vacanze mediante l’assemblaggio ‘guidato’ di singoli servizi offerti on line da un fornitore ‘principale’: frequente, ad esempio, è il caso che la prenotazione di biglietti aerei a basso costo indirizzi l’utente verso siti collegati che propongono alberghi nella località meta del volo, imprese di autonoleggio, posteggi nell’aeroporto di partenza.
Le nuove regole, pertanto, sostanzialmente equiparano le responsabilità del ‘tradizionale’ organizzatore di un pacchetto a quelle dell’operatore che nel proprio website ospiti links che indirizzino il consumatore verso altri soggetti offerenti diversi servizi.
Oltre a ciò, le principali innovazioni concernono:
- maggiori controlli sui supplementi di prezzo, con il limite al 10% di aumento, e l’obbligo di trasferire al cliente i benefici derivanti dalle riduzioni di prezzo;
- maggiore flessibilità del recesso dal contratto prima della partenza, con la corresponsione di un indennizzo ragionevole, e l’assenza anche di questo onere nel caso di catastrofi naturali, disordini, o altre gravi situazioni nel Paese di destinazione;
- obbligo di informazione in un linguaggio semplice e comprensibile della responsabilità del soggetto che può considerarsi organizzatore per la corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto, da chiunque assemblato;
- un punto di contatto unico, in quanto nel caso di acquisto del pacchetto presso un’agenzia di viaggi, la richiesta di risarcimento è presentata direttamente allo stesso agente;
- diritto di essere rimborsati e rimpatriati, se necessario, nel caso in cui il venditore, il vettore o ogni altro pertinente fornitore di servizi fallisca nel corso della vacanza.