Un regolamento comunitario di applicazione facoltativa sulla vendita


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La proposta di Regolamento relativa a un diritto comune europeo della vendita (Proposta di Regolamento COM (2011) 635 definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio, dell´11 ottobre 2011, relativa a un diritto comune europeo della vendita) si propone di migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori, a beneficio della crescita e dell´occupazione.
Detto obiettivo, secondo la Commissione europea, può essere conseguito con un corpus autonomo e uniforme di norme di diritto dei contratti, comprensivo di disposizioni a tutela del consumatore, da considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei contratti che sarà identico in tutta l´UE e coesisterà con le norme vigenti di diritto nazionale.

 

In primo luogo vorrei porre l'accento sul fatto che il diritto contrattuale, e in particolar modo il diritto della vendita, costituisce la base della cittadinanza e dell´integrazione europea: non esiste cittadino che nella sua vita non abbia acquistato qualcosa.
Comprare rappresenta la quotidianità e, per questo, dobbiamo incoraggiare lo sviluppo di un diritto comune europeo della vendita.

 

Oggi solo il 9,3 % delle imprese europee esporta all´interno dell´Unione e, quando ciò avviene, questi scambi interessano solo pochi Stati membri; lo stato attuale del commercio transfrontaliero deve dunque considerarsi insufficiente. La causa principale di questa situazione è stata individuata nella sussistenza di profonde differenze tra i singoli diritti dei contratti degli stati membri. Si tratta di differenze che, nonostante l´armonizzazione esistente del diritto del consumo (c.d. aquis communitaire), che ha sortito un certo ravvicinamento in alcuni settori, continuano a costituire un deterrente all´esercizio di libertà fondamentali e una barriera al funzionamento e alla progressiva instaurazione del mercato interno.

 

La piena armonizzazione del diritto contrattuale europeo deve dunque essere un obiettivo da perseguire con determinazione per porre fine alle attuali difficoltà che le imprese incontrano, per offrire loro nuove opportunità e altresì per garantire ai consumatori una gamma più ampia di prodotti a prezzi più vantaggiosi.

 

Contenuto della proposta

 

Il diritto comune europeo della vendita disciplinerà la maggior parte delle situazioni che caratterizzano il c.d. "ciclo di vita" del contratto. Esso si applicherà ai contratti tra imprese e consumatori (B2C) e a quelli tra imprese, dove almeno una sia una PMI (B2B), transfrontalieri, su base volontaria e per accordo espresso delle parti e in particolare:

-   alla vendita dei beni mobili, compresa la loro fabbricazione o produzione;

-   ai contratti di fornitura di contenuto digitale;

-   ai servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita.

 

L´accordo di ricorrere al diritto comune europeo della vendita non dovrà essere confuso con la scelta della legge applicabile ai sensi delle norme di conflitto, né pregiudicarne l´applicazione, non andando a incidere sulle norme di conflitto vigenti.

 

L´Unione europea, fino ad oggi, ha disciplinato il diritto del consumo adottando da un lato direttive di armonizzazione minima che, nella fase di attuazione pratica, hanno portato a soluzioni divergenti e, dall´altra servendosi della tecnica dell´armonizzazione completa, com'è accaduto nella direttiva sui diritti dei consumatori, di recente adozione (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

 

Le dure negoziazioni tra Parlamento e Consiglio hanno però dimostrato come, allo stato attuale, in un settore caratterizzato da una forte frammentazione e da tradizioni giuridiche contrapposte, non sussistono le condizioni per procedere sulla via dell'armonizzazione massima.

 

Lo strumento opzionale rappresenta quindi una soluzione nuova in grado di coniugare esigenze contrapposte e di contribuire al raggiungimento di risultati importanti che l´armonizzazione completa e minima non sono state, ad ora, in grado di ottenere.

 

I vantaggi dello strumento opzionale

 

Il principale vantaggio consiste certamente nel suo carattere autonomo e indipendente. Il diritto comune europeo della vendita è, infatti, costituito da un corpus uniforme di norme che si propone di risolvere la maggior parte delle controversie che possono sorgere nelle transazioni transfrontaliere.

 

Gli imprenditori, grazie a questo nuovo strumento, potranno organizzare e svolgere la propria attività in modo uniforme in tutti gli stati membri dell´Unione europea in cui intendono lavorare, non dovendo più confrontarsi con la moltitudine di norme ivi vigenti.

 

Il secondo grande vantaggio della proposta di Regolamento é rappresentato dal suo carattere opzionale: le imprese e i consumatori potranno, infatti, decidere liberamente di utilizzarlo laddove ritengano che questo possa portare dei benefici effettivi ai loro scambi.

 

A differenza di un regolamento istitutivo di un regime uniforme obbligatorio di diritto dei contratti, che imporrebbe a tutti i professionisti di conformarsi alo stesso, la scelta di uno strumento opzionale rappresenta un grande vantaggio per le imprese che intendano sviluppare la propria attività nel mercato unico, poiché queste potrebbero optare per un quadro standard e unico valido in tutti gli Stati membri; al contrario, quelle imprese che si muovono prevalentemente in un contesto nazionale, risponderebbero solamente alle norme nazionali non dovendo adattare le proprie pratiche commerciali alla nuova legislazione.

 

Grazie alla proposta di regolamento i consumatori, a loro volta, potranno beneficiare di condizioni più favorevoli rispetto a quelle attuali grazie ad una maggiore scelta di prodotti a prezzi più vantaggiosi.

 

Il principale vantaggio consiste, tuttavia, nell´alto livello di protezione che la proposta di regolamento garantisce ai consumatori. Due studi condotti rispettivamente dalla Commissione Europea e dal Professor Béhar-Tourchais, su richiesta del Parlamento europeo hanno, infatti, dimostrato che la proposta di regolamento offre un livello di protezione uguale o maggiore rispetto a quello garantito dalle diverse normative nazionali in vigore negli stati membri ed altresì rispetto a quello attualmente garantito dall´aquis communitaire.

 

Il diritto comune europeo della vendita aumentando il livello di protezione per i consumatori che decideranno di acquistare oltre frontiera, ne accattiverà la fiducia in quanto essi potranno godere degli stessi diritti in tutto il territorio dell´Unione.

 

Conclusioni: un modello da seguire

 

L'idea di creare un insieme facoltativo di norme in materia di diritto contrattuale rappresenta un´idea innovativa; la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ritiene che siano tuttavia necessarie modifiche sostanziali affinché la proposta possa essere ancora più vantaggiosa e attraente tanto per i consumatori quanto per le imprese e, dunque, utilizzata nelle loro relazioni commerciali.

 

I relatori hanno proposto delle modifiche molto incisive che devono tuttavia essere intese come una prima parziale riflessione che, nei mesi futuri, si arricchirà di eventuali emendamenti proposti nel corso dei lavori parlamentari.

 

Le principali proposte presentate dai relatori possono essere così sintetizzate:

-   Struttura: si è suggerito di unire il regolamento e l´allegato in modo da ottenere uno strumento consolidato e integrato e di garantire una maggiore coerenza linguistica con gli altri atti legislativi già in vigore.
-   Ambito di applicazione: si è deciso di restringere – almeno per questa fase iniziale – l´ambito di applicazione del diritto comune europeo della vendita ai soli contratti a distanza. La principale area di riferimento dovrebbe dunque essere il settore delle vendite on-line.

-   "Misure di accompagnamento": i relatori hanno lavorato su disposizioni supplementari che riguardano la banca dati delle decisioni, il collegamento alla risoluzione alternativa delle controversie nonché l´elaborazione di modelli contrattuali standard a livello europeo per facilitare l´utilizzo dello strumento. La Commissione si è inoltre impegnata ad organizzare dei corsi di formazione che saranno principalmente rivolti alle associazioni dei consumatori e delle PMI e agli  operatori del diritto.

 

Sono infine state emendate la definizione della nozione di correttezza e buona fede, le norme sui rimedi del consumatore, sulle restituzioni, sulla prescrizione e le disposizioni concernenti i contenuti digitali.

 

In conclusione, non resta dunque che augurarsi che il Parlamento abbia la forza e la determinazione di realizzare uno strumento che tenga in dovuto conto le esigenze, talora contrapposte, di consumatori e imprese, affinché il risultato finale sia uno strumento vantaggioso per tutti e che consenta di realizzare gli obiettivi di crescita e di sviluppo del mercato interno e, in ultima analisi, un progressivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali.
Dopo tanti anni di acceso dibattito sulla questione e in un momento di profonda crisi economica che sta mettendo a serio rischio la tenuta dell´intero sistema istituzionale europeo, il Parlamento europeo non può farsi sfuggire questa opportunità.

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Autore:


Laurea in giurisprudenza. Deputato al Parlamento europeo, primo vicepresidente della commissione giuridica e membro della commissione per la cultura e l'istruzione (dal 2009). Ministro ad interim dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1996-1998); ministro della pubblica istruzione (nei governi Prodi e D'Alema) (1996-2000). Gran Croce al merito della Repubblica federale di Germania, Legione d'onore francese e Gran Croce della Repubblica italiana. Lauree honoris causa: università di Toronto, università di La Plaza, università Paris V Descartes, università di Buenos Aires e università di Roma Tre.

1 Risposta a "Un regolamento comunitario di applicazione facoltativa sulla vendita"

  1. Luisa Crisigiovanni scrive:

    Perché on Berlinguer? Si, la domanda che pongo al legislatore è proprio perchè, a cosa e a chi serve uno strumento opzionale? Non certo ad avere regole uniformi per le comprovendite nel mercato interno, perché per questo c'è già una direttiva sui diritti dei consumatori 83/2011 che armonizzerà aspetti chiave per i contratti a distanza sul diritto di recesso, l'informativa pre-contrattuale, la consegna dei beni, le responabilità dei fornitori ed altro ancora  che entrerà in vigore nel 2014. Perché ? Che senso ha creare un regime di contratti di vendita online parallelo alle norme comunitarie esistenti. La proposta di un contratto standard opzionale nella migliore delle ipotesi creerà più confusione sulla legge applicabile e si sà che l'incertezza frena sia l'impresa che il consumatore. Per il rilancio e lo svilupppo del mercato interno abbiamo bisogno altro. Dobbiamo superare barriere culturali, come la lingua o l'alfabetizzazione digitale, o ancora superare ostacoli tecnici come i sistemi di pagamento elettronici e l'accesso alla banda larga, o ancora politici, come l'armonizzazione fiscale e la certezza del risarcimento in caso qualcosa vada storto. Di questo i cittadini europei hanno bisogno per tornare a credere nell'Europa, non di nuovi modelli di contratto, per di più opzionali.

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