Il Decreto legislativo 21 del 21 febbraio 2014 ha introdotto importanti novità nei contratti tra professionisti e consumatori regolati dagli articoli da 45 a 67 del Codice del Consumo, attuando così la direttiva europea sui diritti dei consumatori 2011/83/EU che abroga le direttive 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, modificando le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE. Le nuove norme, pubblicate a marzo entreranno in vigore dal prossimo 13 giugno 2014 e già molti professionisti si stanno organizzando per dibatterne, farle conoscere ed implementarle. Sul loro rispetto vigilerà l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui è stata attribuita la competenza di sanzionare la violazione degli obblighi di informazione e competenza esclusiva in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nei settori verticalmente regolati. Questo il vero valore aggiunto di questo decreto, avere fugato i rischi di un rimpallo di competenze tra diverse autorità di vigilanza con un riferimento chiaro al ruolo di Antitrust come autorità di riferimento nei rapporti di consumo, rafforzando un sistema di applicazione del diritto fatto di public e private enforcement, quindi un’attività completata dalle azioni inibitorie e collettive esercitate dalle associazioni di consumatori di cui agli artt. 139 e 140 bis del Codice del consumo, come ad es. la class action di Altroconsumo. La modifica normativa risolve anche la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione UE rispetto ai potenziali conflitti di competenze e rapporti tra authorities da una parte riconoscendo l’intangibilità del potere di regolazione spettante alle singole autorità di settore, dall’altra affermando che le pratiche commerciali scorrette restano competenza antitrust, pur previa acquisizione il parere delle autorità di regolazione competente. E’ fatta comunque salva ex art. 66 la giurisdizione del giudice ordinario e la possibilità di ricorre ad una risoluzione extragiudiziale della controversia. La competenza territoriale sarà inderogabilmente quella del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
A torto o a ragione c’è chi ritiene le nuove norme siano un appesantimento e chi, invece, pensa siano il frutto di un compromesso tra l’innovazione e la riaffermazione della tutela dei consumatori uniforme su scala comunitaria in materia di informazione precontrattuale chiara e comprensibile, acquisizione certa del consenso, l’affermazione del divieto di costi per servizi non richiesti, le modalità di esercizio del diritto di recesso. Un compromesso per la verità sofferto – la discussione della direttiva è iniziata in sede europea nel 2004 ed inizialmente comprendeva la revisione totale delle norme sulle clausole vessatorie e sulle garanzie di conformità – e neanche molto coraggioso, visto che sono stati esclusi dall’ambito di applicazione della legge i contenuti digitali, oltre che i contratti di credito al consumo, contratti a distanza di servizi finanziari, la multiproprietà, contratti di trasporto passeggeri, contratti turistici e con intervento di un pubblico ufficiale come un notaio, contratti di fornitura di alimenti a domicilio, di distribuzione automatica, di assistenza sanitaria o servizi sociali a domicilio. Sono inoltre esclusi tutti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali il cui corrispettivo globale che il consumatore deve pagare non superi 50 € e le transazioni quotidiane che siano eseguite immediatamente. Cosa resta? Qualsiasi contratto a distanza o fuori dai locali commerciali concluso tra consumatore e professionista, privato o pubblico che sia, compresa la fornitura di acqua, luce, gas elettricità e teleriscaldamento, quando non sono messi in vendita in quantità predeterminata.
Un accenno alle principali novità contrattuali:
- L’articolo 49 richiama un lungo elenco di informazioni che il professionista dovrà fornire al consumatore in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione di contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, fornendo se richiesto la prova di averlo fatto. Le informazioni precontrattuali ed il contratto – redatto con linguaggio semplice e comprensibile – una volta sottoscritto dovrà essere fornito su supporto cartaceo, o se il consumatore è d’accordo, su altro supporto durevole.
- Quando un contratto a distanza è concluso per telefono, recita il comma 6 dell’art. 51 del DLGS 21/2014 (fortemente dibattuto in sede di recepimento) il professionista deve confermare l’offerta al consumatore il quale è vincolato solo dopo averla accettata per iscritto, eventualmente anche con firma elettronica o, se il consumatore acconsente, su un supporto durevole.
- Viene garantita maggiore trasparenza nell’indicazione dei prezzi e saranno vietate le spese e i costi nascosti, ovvero si dovranno indicare sin dall’inizio i costi totali dei prodotti e dei servizi. Coloro che acquistano online non dovranno pagare spese o costi di cui non sono stati correttamente informati prima dell’effettuazione dell’ordine e che non abbiano accettato per iscritto.
- Qualora il venditore utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il venditore, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.
- Il provvedimento impone che prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista debba chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare, oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del venditore.
- Non si potranno imporre spese per l’uso di diversi strumenti di pagamento o tariffe che superino quelle sostenute dai professionisti. In caso di addebiti eccedenti il prezzo pattuito o uso fraudolento della carta di pagamento l’istituto di emissione della carta addebiterà al professionista le somme accreditate al consumatore.
- Sarà vietato l’utilizzo delle caselle preselezionate sui siti web, come per esempio nel caso dei siti che vendono biglietti aerei. In questo modo i consumatori non correranno più il rischio di acquistare per sbaglio servizi accessori non richiesti, per es. polizze per il viaggio non richieste.
- Verranno concessi 14 giorni di tempo per recedere il contratto senza dover fornire alcuna motivazione. Nel caso di inadempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso da parte del venditore, il periodo di recesso si può estendere sino a 12 mesi.
- La consegna del bene dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, salvo sia diversamente pattuito ed il rischio si trasferisce già nel momento della consegna del bene al vettore e da questo al consumatore solo quando quest’ultimo entra in possesso del bene.
- In caso di recesso il professionista rimborserà tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, talvolta compresivi anche delle spese di consegna del bene e sostiene quelle di riconsegna qualora il bene non possa essere rispedito a mezzo posta dal consumatore, che dovrà farlo entro il termine dei 14 giorni dalla data in cui ha comunicato di voler recedere. I contratti accessori sono risolti di diritto.
- Le eccezioni al diritto di recesso si configurano essenzialmente nei casi di richiesta espressa di esecuzione del contratto di fornitura di un servizio da parte del consumatore o nel caso di prodotti chiaramente personalizzati.
Le norme del nuovo Decreto legislativo 21/2014 verranno dunque applicate a vendite via internet, per telefono e per corrispondenza e a vendite effettuate al di fuori dai locali commerciali di punti vendita anche in forma mobile e l’auspicio di Altroconsumo è che possano contribuire allo sviluppo competitivo delle imprese, già capaci di distinguersi per stile e ingegno, speriamo da domani anche per il rispetto dei diritti dei consumatori. Sapranno cogliere la sfida ?
Perché 'rivitalizzare' la conciliazione del 1993 facendola convivere con la mediazione del 2010?
In sede di aggiornamento del codice del consumo, l’art. 66 (V comma) presenta una curiosa carenza di coordinamento fra lo stesso V comma "è altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle contoversie inerenti i rapporti di consumo nelle materie di cui alle Sezioni da l a IV del presente capo, presso gli organi costituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580" e l'art. 66 quater (comma III), secondo il quale " Per la risoluzione delle controversie sorte dall' esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da l a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E'fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 20 l O, n. 28".
E' vero che si tratta di facoltà e non di obblighi, ma perchè menzionare le sole CCIAA (e la 'vecchia' conciliazione prevista dalla l. 580/1993) quando, in realtà, oggi ci si può recare presso qualsivoglia organismo accreditato per offrire procedimenti di mediazione, o ricorrere alla negoziazione paritetica?
La nuova disposizione contenuta all’art.66 del Codice del consumo opera un generale rinvio agli specifici strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale o extragiudiziale previsti dal Codice stesso in favore dei consumatori e/o operatori per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva qui recepite, che forse può apparire pleonastico ma che mira più in generale a garantire una maggiore uniformità e coordinamento con l’intero corpo normativo rappresentato dal Codice del consumo nel suo insieme. La vera novità è rappresentata dai commi 2, 3 e 4 del suddetto art.66 che a differenza della previgente disciplina (cfr. vecchio art. 62 del Cod.cons.) attribuiscono il relativo potere di vigilanza, accertamento e sanzionatorio (con conseguente individuazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, così come richiesto dalla direttiva de qua) esclusivamente in capo all’Antitrust, a discapito delle camere di commercio. Anche il 5 comma, se vogliamo può apparire pleonastico nella parte relativa al rinvio all’AGO e addirittura superfluo con riferimento alla possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie attraverso gli organi delle Camere, e ciò in virtù del generale rinvio già operato al primo comma.
Concludendo, dall’esame del combinato disposto degli artt.66 e 66 quater, il consumatore per tutela i propri diritti, ha tanto la possibilità di ricorrere alla procedura extragiudiziale delle Camere quanto a quella della media conciliazione o alla negoziazione paritetica, oltre che gli altri specifici strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dal Codice del consumo.