Il trasporto aereo è uno dei settori nei quali è maggiormente sentita l’esigenza di una tutela efficace dei diritti dei consumatori. Ogni anno milioni di consumatori italiani concludono contratti di trasporto aereo con compagnie nazionali e internazionali, comunitarie ed extracomunitarie. Nel trasporto aereo la tutela del passeggero è multilivello, nel senso che essa si trova disseminata in strumenti legislativi di fonte diversa: convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie, leggi e regolamenti nazionali. Un contributo importante allo sviluppo della tutela del passeggero nel trasporto aereo proviene anche dalla giurisprudenza della Corte europea di giustizia e dei giudici nazionali.
Per quanto riguarda il diritto internazionale e comunitario, la Convenzione di Montreal prevede il diritto del passeggero (o dei sui eredi) al risarcimento del danno in caso di morte, lesione, perdita del bagaglio o ritardo nella sua riconsegna e ritardo del volo. In alcuni casi la responsabilità del vettore è oggettiva. In altri casi, essa può essere esclusa mediante la prova dell’assenza di colpa. In ogni caso, la responsabilità è contenuta entro certi limiti di spesa, al fine di evitare una responsabilità catastrofica del vettore. Inoltre, il Regolamento 261/2004 dell’Unione europea prevede il diritto del passeggero al pagamento di una compensazione pecuniaria nel caso in cui la compagnia debba rifiutare l’imbarco ad alcuni passeggeri per avere accettato un numero di prenotazioni superiore alla disponibilità di posti (overbooking), nel caso in cui la compagnia abbia cancellato un volo senza avere comunicato la circostanza con un anticipo adeguato e senza avere offerto al passeggero un volo sostitutivo comparabile e, infine, nel caso in cui il volo sia arrivato a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, come chiarito dalla Corte europea di giustizia nella sentenza Sturgeon. La compensazione pecuniaria varia da €250 a €600 in funzione della lunghezza della tratta. Inoltre, essa è autonoma rispetto al risarcimento del danno causato dal rifiuto di imbarco, dal ritardo o dalla cancellazione del volo. Pertanto, il passeggero che abbia subito un danno ulteriore rispetto alla semplice perdita di tempo, può chiedere anche il risarcimento di questo danno, entro i limiti previsti dalla Convenzione di Montreal. Infine, la compagnia può rifiutarsi di pagare la compensazione pecuniaria solo dimostrando che il ritardo o la cancellazione del volo sono stati causati da circostanze eccezionali (ad esempio, la chiusura dello spazio aereo causata da un’eruzione vulcanica).
Per quanto riguarda invece il diritto nazionale, il codice di navigazione prevede il diritto del passeggero a risolvere il contratto e pretendere la restituzione del prezzo nel caso in cui non sia stato informato prima dell’emissione del biglietto del fatto che il trasporto è effettuato da un vettore diverso da quello indicato (cd. code-sharing). Inoltre, il codice di navigazione prevede il diritto del passeggero a pretendere la restituzione del prezzo nel caso in cui la sua partenza sia impedita per una causa a lui non imputabile (ad esempio, una malattia). Peraltro, nel caso in cui l’impedimento riguardi anche uno solo di più componenti di una famiglia (o di un addetto alla famiglia!) che viaggiano insieme, tutti i passeggeri hanno diritto di risolvere il contratto e pretendere la restituzione del prezzo. E’ degno di nota che le condizioni generali di contratto di quasi tutte le compagnie aeree non prevedono in questi casi il rimborso del prezzo del biglietto. Sotto questo punto di vista, queste condizioni generali possono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa.
Al trasporto aereo è applicabile anche la disciplina sulle clausole vessatorie. Infatti, il contratto di trasporto aereo è un tipico esempio di contratto di adesione, nel senso che il consumatore aderisce alle condizioni generali di trasporto predisposte dal vettore senza avere alcuna possibilità di negoziarne il contenuto. Peraltro, il consumatore focalizza la propria attenzione sul prezzo della prenotazione e sulla reputazione generale della compagnia, ignorando sistematicamente la disciplina applicabile in caso di controversia. Di contro, la competizione internazionale spinge le compagnie ad adottare condizioni generali di trasporto molto restrittive, dove il consumatore viene privato di tutti i diritti che non attraggano la sua attenzione al momento della prenotazione. E’ chiaro però che l’interesse del consumatore non è limitato a pagare il prezzo più basso, ma comprende anche il non essere privato di alcuni diritti essenziali.
Recentemente sono state avviate diverse iniziative dirette a ottenere l’eliminazione dalle condizioni generali adottate dalle maggiori compagnie aeree di tutte le clausole che, pur non essendo contrarie a specifiche disposizioni di legge, sono comunque vessatorie, perché determinano un eccessivo squilibrio tra diritti e obblighi delle parti. Alcune associazioni di consumatori facenti capo a BEUC (The European Consumer Organisation) hanno ottenuto in diverse giurisdizioni europee la declaratoria di nullità di numerose clausole adottate dalle compagnie aeree. Inoltre, la Camera di Commercio di Milano ha pubblicato un parere fortemente critico sulle clausole contrattuali diffuse nel trasporto aereo (“Volare in equilibrio”). La stessa Altroconsumo sta valutando di intraprendere un’iniziativa giudiziale nei confronti delle maggiori compagnie aeree attive nel nostro paese al fine di ottenere la dichiarazione di nullità di alcune clausole ritenute vessatorie. A titolo esemplificativo, sono state ritenute vessatorie, nella giurisprudenza europea che si è occupata della questione, nel parere della Camere di Commercio di Milano, o secondo la valutazione di Altroconsumo, la clausola che prevede il diritto del vettore di annullare il volo di ritorno nel caso in cui il passeggero non utilizzi il volo di andata (cd. clausola di no-show) e la clausola che impone al passeggero intenzionato a far valere un diritto in giudizio di agire davanti al giudice del luogo in cui la compagnia ha la propria sede legale.
Al trasporto aereo è applicabile anche la disciplina contro le pratiche commerciali scorrette. Ad esempio, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) ha ritenuto scorrette alcune pratiche commerciali adottate da Ryanair nei confronti dei propri passeggeri. In particolare, è stata ritenuta scorretta la pratica consistente nel pubblicizzare la disponibilità di posti a un certo prezzo in misura maggiore a quella reale (“1 milione di posti a €10”). Inoltre, è stata ritenuta scorretta la pratica consistente nel non mostrare tutte le componenti necessarie del prezzo sin dall’inizio dell’operazione di prenotazione, ma lasciare che queste diverse componenti si sommino tra loro mano a mano che il passeggero procede nell’operazione (ad esempio, il supplemento obbligatorio per il web check-in). Ancora, è stata ritenuta scorretta la pratica consistente nel pretendere il pagamento di una commissione pari a €20 per la restituzione delle tasse e degli oneri aeroportuali in caso di mancato utilizzo della prenotazione, là dove queste tasse e oneri sono normalmente di misura inferiore a €20, di fatto impedendo al passeggero di far valere un diritto che pure gli è astrattamente riconosciuto, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni generali di trasporto di Ryanair.
Come si vede, i diversi strumenti legislativi che disciplinano o che sono applicabili al trasporto aereo attribuiscono al passeggero molteplici diritti. Tuttavia, la loro attuazione concreta non è sempre agevole, anche a causa dei costi e dei tempi del giudizio. Inoltre, sono ancora molto diffuse nel trasporto aereo pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie, che rendono ancora più difficile l’esercizio dei propri diritti da parte dei passeggeri.
Ho trovato l'articolo molto interessante perchè riassume in modo immediato e semplice la normativa del settore e la casistica possibile.Sono un'insegnante che deve preparare una lezione su tali temi in classe e questa fonte mi è stata utile .
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