La Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013 dedica un paragrafo (26°) alla mediazione, rilevando che “l’instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione […] questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialità e di controllo degli organi della mediazione”.
E’ un significativo passo avanti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 24 ottobre 2012, che reputò incostituzionale l’obbligatorietà del ricorso alla mediazione -nei casi indicati dall’art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - per un vero e proprio “straripamento dei poteri del legislatore delegato”, in quanto “il carattere dell’obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega”.
Contestualmente la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), organismo dedicato alla promozione della qualità dei sistemi giuridici ed alla valutazione del servizio pubblico della giustizia, ha presentato il Rapporto CEPEJ 2012 relativo a 46 Paesi, che offre significative chiavi di lettura della giustizia in Europa attraverso numerosi indicatori: fra questi la diffusione delle A.D.R. è uno degli elementi in funzione dei quali valutare l’efficienza di un sistema giudiziario.
Anche le Nazioni Unite, del resto, hanno recentemente dedicato alla mediazione specifiche le linee-guida: Guidance for Effective Mediation, United Nations Publications, New York, settembre 2012; sul piano interno, invece, deve ricordarsi che la l. 11 dicembre 2012, n. 220 ha profondamente modificato le disposizioni del codice civile relative al condominio, indicando la mediazione quale strumento privilegiato per le liti che caratterizzano questi rapporti.
Senz’altro fertile è, quindi, il background nel quale si colloca l’adozione da parte del Parlamento europeo il 12 marzo 2013 della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie di consumo e di utenza (che sostituisce la precedente proposta del 29 novembre 2011, COM 2011, 793 def.) e del regolamento sulla composizione on-line delle liti aventi origine dai contratti egualmente stipulati on-line.
Dispone la direttiva che tutte le liti insorte fra consumatori ed imprese in conseguenza della vendita di beni o della fornitura di servizi dovranno essere risolte entro 90 giorni dall’avvio della procedura con l'intervento di un organismo indipendente che offra procedimenti di mediazione – eventualmente anche arbitrali – e “la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori” (art. 8).
Per assicurare che gli organismi forniscano un servizio di qualità, in ogni Stato membro (art. 18) un'autorità competente è incaricata della vigilanza sugli organismi presenti nel proprio territorio, la quale verifica, fra l'altro, che gli organismi stessi rispettino i requisiti stabiliti dalla direttiva; la medesima autorità pubblica a scadenza regolare relazioni sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi.
La direttiva non stabilisce l’obbligatorietà del ricorso alla mediazione; i mediatori operanti presso i singoli organismi (art. 6) oltre ad essere indipendenti ed imparziali, possiedono (art. 6) “le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori”; devono essere retribuiti “secondo modalità non legate all’esito della procedura” le uniche deroghe ammissibili al principio d’indipendenza si riferiscono all’eventualità che di un organismo collegiale facciano parte, in egual numero, rappresentanti gli interessi dei consumatori e rappresentanti gli interessi dei professionisti (art. 6).
Gli organismi rendono disponibili al pubblico nei loro website e su supporto cartaceo (art. 7) anche i dati relativi al “numero di controversie ricevute e tipi di reclami ai quali si riferiscono; eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro”.
Le parti (art. 8) hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o ad un consulente legale, fermo restando il loro diritto, se lo desiderano, “di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”.
I consumatori (art.13) hanno diritto ad ottenere assistenza dai professionisti in merito alle procedure, all’accesso ed alla scelta degli organismi, i quali (artt. 16-17) cooperano e si scambiano dati ed informazioni anche tramite le autorità nazionali di vigilanza.
L’esigenza che norme uniformi e best practices agevolino lo sviluppo dei nuovi canali distributivi ha indotto il parlamento europeo ad approvare, come si è anticipato, anche il testo di un regolamento volto a consentire ai consumatori ed alle aziende dell’Unione europea la trattazione on-line delle controversie derivanti da acquisti egualmente effettuati on-line.
La composizione delle controversie sulle vendite on-line è riposta (art. 5) sull’adozione di una piattaforma web ODR (on-line dispute resolution) gestita dalla stessa Commissione europea e collegata agli organismi ADR nazionali, accessibile gratuitamente in tutte le lingue dell'Unione, ed ove saranno disponibili moduli standard di reclamo nonché indicazioni per scegliere il regime di risoluzione più appropriato ad ogni controversia.
I professionisti che operano offrendo contratti on-line di vendita di beni o di prestazione di servizi (art. 14) forniscono nei loro website un link facilmente accessibile alla piattaforma ODR, ed in ogni Stato membro è designato un ‘punto di contatto ODR’ (art. 7) la cui responsabilità può essere attribuita alla rete dei Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori, o a qualsiasi altro organismo; i singoli punti di contatto, oltre a fornire assistenza, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente e presentano ogni due anni alla Commissione ed agli Stati membri una relazione sull’attività svolta.
La Commissione (art. 7) convoca almeno due volte all'anno una riunione dei membri della rete di punti di contatto onde consentire lo scambio di dati ed esperienze.
Non mancano, come si vede, i presupposti affinché almeno nei rapporti di consumo e di utenza la mediazione abbia lo sviluppo che merita: lo stesso Ministro della giustizia, del resto, ha appena sottolineato che “lo strumento della mediazione – come dimostrano esperienze europee in sistemi giudiziari simili al nostro e come ha dimostrato anche la sia pur breve sperimentazione attuata nel nostro Paese nelle forme della obbligatorietà – si è rivelato di grande efficacia sotto il profilo dell’abbattimento del contenzioso civile, con un positivo effetto anche sul piano della composizione dei conflitti tra le parti, per circa la metà dei quali è stato raggiunto l’accordo”.
Interessante osservare che il ministero della giustizia non è il solo ad occuparsi della mediazione: anche quello della salute, infatti, con il Manuale di formazione per il governo clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori, gennaio 2012, ha dato chiare indicazioni relative al ricorso alla mediazione nelle controversie attinenti la responsabilità medica, che individuano le oggettive opportunità dischiuse da questa forma di composizione dei conflitti.