Le disposizioni inizialmente previste con il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013
In data 23 dicembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 145/2013, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia” per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC Auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", entrato in vigore il giorno successivo e, allo stato attuale, in attesa di conversione in legge.
Tra gli argomenti trattati mediante la suddetta normativa, spiccavano senza dubbio nuove disposizioni in materia di RC Auto previste all’articolo 8 del D. L. 145/2013. Di seguito verrà specificata la ragione per la quale l’utilizzo della forma verbale al tempo imperfetto è d’obbligo.
Analizziamo preliminarmente le suddette principali novità indicate.
La prima novità, di notevole impatto nei confronti degli assicurati, riguarda la previsione di un limite minimo ai massimali garantiti dai nuovi contratti di assicurazione per la responsabilità civile auto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tale limite è pari a un importo non inferiore a dieci milioni di Euro per sinistro in riferimento ai danni alla persona, indipendentemente dal numero dei danneggiati, e a un milione di Euro per sinistro in riferimento ai danni alle cose (“danno tecnico”), anche in tal caso indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Di notevole interesse sono poi le disposizioni riguardanti la trattazione delle risultanze probatorie relative alla dinamica dei singoli sinistri. Infatti è stato espressamente conferito il valore di piena prova alle risultanze del dispositivo dotato di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominato “scatola nera”, nonché di ulteriori dispositivi appositamente individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal fine è stata altresì stabilita una riduzione significativa del premio di polizza per gli assicurati che avrebbero acconsentito a tale installazione: inoltre i costi a questa connessi sarebbero stati a carico della compagnia assicurativa contraente.
Ma non solo: sempre nell’ambito delle risultanze probatorie, le nuove disposizioni, avrebbero imposto che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell’accadimento del sinistro sarebbe dovuta risultare dalla prima denuncia di sinistro presentata alla competente compagnia assicurativa, nonché dalla richiesta di risarcimento. L’identificazione dei testimoni in un momento successivo avrebbe comportato l’inammissibilità della prova testimoniale anche in un eventuale successivo giudizio finalizzato all’ottenimento del risarcimento. E, anche sui nominativi degli stessi testimoni sono stati posti dei limiti: infatti, la ricorrenza di uno stesso nominativo in più di tre cause aventi ad oggetto il settore dell’infortunistica stradale nell’arco degli ultimi cinque anni avrebbe comportato l’immediata trasmissione da parte del giudice, competente per la causa più recente in corso, dell’informativa alla Procura della Repubblica competente per ulteriori accertamenti. Tutto ciò al fine di garantire maggiore attendibilità in capo ai soggetti chiamati a rendere la testimonianza sia in fase stragiudiziale sia in fase di contenzioso.
Particolare attenzione merita l’introduzione della facoltà per le compagnie assicurative di proporre, in alternativa al risarcimento mediante liquidazione del danno (“risarcimento per equivalente”), un risarcimento in forma specifica per i soli danni tecnici, con idonea garanzia della compagnia sulle riparazioni effettuate da parte di un’impresa direttamente convenzionata con la compagnia assicurativa stessa. E’ stato altresì previsto che l’accettazione da parte dell’assicurato di tale alternativa modalità di risarcimento avrebbe comportato a suo favore una riduzione del premio della polizza RC Auto riferita all’anno successivo.
E, oltre all’offerta di risarcimento in forma specifica mediante l’intervento diretto di imprese convenzionate con la compagnia assicurativa, quali le carrozzerie, è stato previsto altresì l’obbligo per le compagnie assicurative di proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato – ma la cui accettazione avrebbe comportato a favore di quest’ultimo, ancora una volta, una riduzione sulla tariffa del premio di polizza – tali da prevedere, per il caso di sussistenza di un danno fisico, prestazioni di servizi sanitari da parte di professionisti convenzionati con le medesime compagnie.
Infine, va annoverata la previsione della prescrizione in due anni dall’avvenuto sinistro del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e la decadenza dal medesimo diritto in mancanza di presentazione della richiesta di risarcimento entro tre mesi dal fatto dannoso, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Dall’analisi sopra effettuata è evidente che il fine principale delle disposizioni in esame sia la limitazione delle frodi in materia assicurativa: tale fine emerge chiaramente nelle previsioni in materia di prova testimoniale e di altre risultanze probatorie, quali quelle ottenute mediante l’utilizzo della “scatola nera”. Stessa valutazione va fatta con riguardo alla limitazione del periodo di prescrizione e di decadenza dai diritti dell’assicurato in caso di sinistro stradale. Ma di fatto, oltre al legittimo raggiungimento del suddetto fine, questo cosa comporta? Una limitazione alla tutela dell’assicurato stesso, il quale, in caso di accadimento di un sinistro, sarebbe tenuto a tenere ben presenti i termini e le limitazioni a proprio carico al fine di effettuare una corretta denuncia del sinistro, nonché una regolare richiesta di risarcimento dei danni occorsi alla competente compagnia assicurativa.
E non manca, infine, l’emergere di un'esigenza di un maggiore controllo da parte delle compagnie assicurative in relazione alla procedura di liquidazione del danno: basti pensare agli incentivi previsti nel caso in cui l’assicurato decida di rivolgersi a professionisti convenzionati con la singola compagnia. A fronte di dette previsioni l’assicurato si trova di fronte a un bivio nelle proprie scelte: accettare clausole che prevedono un determinato “indirizzo” da parte della compagnia, e beneficiare quindi di una riduzione del premio di polizza, o rivolgersi ai propri professionisti di fiducia, mantenendo inalterate le condizioni della polizza RC Auto? Tali argomentazioni hanno costituito oggetto di un vivo e ancora attuale dibattito tra le varie associazioni di categoria.
Il recente “stralcio” all’articolo 8 del D. L. 145/2013
Come sopra accennato, il Decreto Legge in esame sarebbe in fase di conversione in legge.
Cosa è accaduto nel frattempo in questi ultimi mesi?
Innanzitutto, già dalle prime fasi del procedimento finalizzato alla conversione in legge, i vari gruppi parlamentari hanno proposto un numero elevatissimo di emendamenti, proprio alle disposizioni contenute nell’articolo 8.
Tale circostanza ha portato il Consiglio dei Ministri a disporre, in data 5 febbraio 2014, il definitivo stralcio dell’articolo 8.
In considerazione però della portata normativa delle disposizioni in esame lo stesso Governo ha successivamente presentato un disegno di legge che di fatto ha riproposto il testo dell’articolo 8 del D.L. 145/2013, al fine di poter disporre nuovamente in merito ad alcuni incentivi finalizzati alla riduzione dei premi assicurativi delle polizze per la RC Auto.
Ma, come tutti i lettori sanno, quello stesso Governo che ha presentato il suddetto disegno di legge, è stato poi soggetto a una crisi che ha portato alle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, ad oggi, nulla può essere dichiarato come definitivo.
Brava Ceci, articolo molto interssante e ben fatto. Complimenti!!
Giorgia