La definizione di “classe di merito”
L’articolo 134 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) stabilisce l’obbligo per ciascuna impresa di assicurazioni di consegnare al contraente – o, se persona diversa, al proprietario, usufruttuario o locatario del veicolo assicurato – l’attestazione sullo stato di rischio in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione relativa alla responsabilità civile auto.
Lo stesso articolo demanda all’autorità di vigilanza, ora IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), la funzione di determinare nello specifico con proprio regolamento la disciplina relativa all’attestazione sullo stato di rischio. E, ai sensi di tale delega, la medesima IVASS ha provveduto con il Regolamento n. 4/2006, mediante il quale ha disciplinato il contenuto e le modalità di rilascio dell’attestato di rischio.
Contenuto fondamentale dell’attestato di rischio, unitamente ai dati identificativi del contratto di assicurazione e del veicolo assicurato, sono le c.d. “classe di merito di provenienza” e “classe di merito di assegnazione”. Tali elementi costituiscono i parametri secondo i quali l’assicuratore determina una personalizzazione del piano tariffario del premio di polizza in base alla rischiosità dell’assicurato, tenuto conto quindi del comportamento assunto dal medesimo alla guida di quel veicolo nel corso dell’anno di riferimento.
Tali parametri sono legati al già previgente sistema bonus malus – introdotto con la Legge n. 990/1969 – secondo il quale nel contratto di assicurazione sono previste clausole che stabiliscono, al momento del rinnovo annuale, l’aumento del premio e conseguente aumento della classe di merito nel caso in cui l’assicurato abbia provocato sinistri, nonché la diminuzione del premio per il caso in cui l’assicurato non abbia provocato sinistri, con la connessa diminuzione della classe di merito. Dunque, è evidente che il verificarsi di un sinistro, in base all’accertamento della responsabilità dell’assicurato, determini una variazione tra la classe di merito di provenienza e la classe di merito di assegnazione.
Da un punto di vista pratico è ampia la casistica relativa alle vicende connesse all’assegnazione delle classi di merito – tra le diciotto previste dalla legge – a carico di un singolo assicurato sulla base dell’esito dell’accertamento della sussistenza o meno di una sua responsabilità, anche parziale, nell’accadimento di un sinistro. E, come può accadere quando vi è in gioco un aumento o una diminuzione del premio annuale, non mancano sul punto le controversie.
La possibilità di “ereditare” la classe di merito
Un importante intervento legislativo in merito alla determinazione della classe di merito è costituito dal D. L. 7/2007, convertito con modificazioni in Legge 40/2007, meglio nota come “Legge Bersani”.
Nello specifico tale intervento normativo ha introdotto il comma 4bis all’interno dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private, mediante il quale viene previsto che in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, la compagnia assicurativa non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Dunque, mediante tale principio, viene garantita una “continuità storica” in relazione alla classe di merito attribuita a quel soggetto – o suo familiare convivente – già titolare di una polizza rcauto.
Continuità garantita dal fatto che, rispetto alla polizza già in essere, il nuovo contratto da stipularsi riguarda una medesima tipologia di veicolo da assicurare, prevede un pagamento del premio da parte dell’assicurato e dunque medesimi oneri a suo carico e, soprattutto, è una polizza individuale con formula tariffaria bonus malus, secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo.
Nuove tendenze commerciali
Diversamente può accadere nel caso in cui la polizza assicurativa rcauto venga offerta gratuitamente per un determinato periodo di tempo e abbia il carattere di polizza collettiva con formula a franchigia anziché con formula tariffaria bonus malus.
Nello specifico, tale circostanza si può verificare nel caso in cui con l’acquisto di un nuovo veicolo, spesso con contestuale perfezionamento di un connesso contratto di finanziamento ai fini dell’acquisto medesimo, venga offerta a titolo gratuito dalla casa automobilistica la polizza assicurativa sulla responsabilità civile auto, quale maggiore incentivo. Operazione commerciale, quest’ultima, che sta assumendo sempre maggiore diffusione.
In tali casi la gratuità a favore del cliente della polizza è legata al fatto che in genere non si tratta di polizza individuale contratta direttamente dall’assicurato ma bensì di polizza collettiva c.d. “a libro matricola”, ovvero di quella tipologia contrattuale che consente a quelle aziende che possiedono flotte di veicoli di contrarre una sola polizza a premio unico per tutti i veicoli della flotta. In tal modo il cliente assicurato non si vede addebitare il premio di polizza ma – trattandosi in genere di sistema a franchigia – è obbligato a partecipare economicamente al rischio coperto dalla polizza, rimanendo a proprio carico una parte di danno secondo quanto indicato nelle condizioni di polizza.
Dal momento poi che la polizza in esame non è individualmente contratta dall’assicurato e non applicandosi in genere per tale tipologia il sistema tariffario bonus malus, viene a determinarsi il rischio di perdita, a carico dell’assicurato medesimo, della classe di merito acquisita prima del periodo promozionale in relazione, per esempio, ad altro veicolo di proprietà del medesimo assicurato secondo quanto previsto dall’art. 134, comma 4bis, del Codice delle Assicurazioni Private. Infatti, al termine del periodo promozionale, all’assicurato non verrebbe rilasciato l’attestato di rischio, in quanto, come già ribadito, per tale tipologia di polizze in genere non viene applicato il sistema bonus malus ma direttamente la franchigia. Con il connesso rischio per il cliente di vedersi quindi attribuita la classe di merito più elevata al termine del periodo promozionale e al ritorno del sistema tariffario bonus malus.
Sul punto, allo stato attuale, l’IVASS, come dalla medesima annunciato mediante comunicato ufficiale del 9 marzo 2015, sta effettuando accertamenti al fine di verificare l’adeguatezza dell’informativa rilasciata al cliente in merito alla tipologia di polizza rcauto eventualmente offerta gratuitamente in fase di acquisto di un nuovo veicolo.
Nel contempo, al fine di valutare la convenienza dell’offerta in esame con riferimento al contratto di assicurazione rcauto, e dunque al fine di soppesare i relativi vantaggi e svantaggi, il cliente potrà prima farsi avere dal proprio intermediario assicurativo di fiducia un preventivo di polizza c.d. “tradizionale” con formula tariffaria bonus malus, che tenga conto della continuità della classe di merito assegnata in base alla sinistrosità pregressa secondo quanto previsto al citato art. 134, comma 4bis, del Codice delle Assicurazioni Private e, quindi, in tal modo verificare quanto andrebbe a risparmiare nel corso del periodo di validità dell’offerta, tenendo però in considerazione sia il rischio sopra esposto di perdita della classe di merito assegnata, sia la franchigia prevista in caso di sinistro dalle polizze collettive “a libro matricola”.
Fermo restando quanto sopra illustrato, si può ipotizzare che l’offerta di una polizza rcauto gratuita – pur avendo carattere di polizza collettiva con formula a franchigia – potrebbe rivelarsi maggiormente conveniente per quei soggetti che hanno a proprio carico una forte sinistrosità pregressa, in quanto, anche secondo la formula tariffaria bonus malus, si sarebbero comunque visti assegnare una tra le classi di merito più elevate.
In ogni caso sul punto, come sopra esposto, l’IVASS sta effettuando i relativi accertamenti.