Continuano i comportamenti scorretti delle banche che allo sportello fanno capire al consumatore e potenziale mutuatario che “conditio sine qua non”, per avere esito positivo sulla loro pratica di mutuo e dunque accedere al finanziamento, è sottoscrivere la polizza venduta dalla banca stessa. E’ quello che risulta da un’inchiesta sul campo di Altroconsumo fatta in 166 agenzie bancarie di 11 città italiane. Ecco le cifre che dimostrano le pratiche scorrette delle banche: il 33% delle banche visitate obbliga il cliente a comprare la polizza casa che lei stessa vende, percentuale che sale al 39% per le polizze vita. Ancora più grave: delle banche che obbligano il cliente a sottoscrivere una polizza vita per avere il mutuo nessuno consegna i due preventivi previsti dalla normativa Isvap di due compagnie assicurative senza legami con la banca. In pratica questa norma è del tutto sconosciuta agli sportelli; e se non la conoscono gli operatori bancari come possono arrivare le informazioni al consumatore finale?
Di certo in nessun foglietto informativo si troverà scritto l’obbligo di una polizza venduta dalla banca. D’altra parte si tratta di una pratica scorretta. Che dunque non esiste sulla documentazione di trasparenza e nei documenti ufficiali ed è invece assai presente nelle agenzie bancarie nei confronti dei clienti.
E’ la tanto vituperata vendita combinata contro cui Governo e Isvap hanno tenacemente combattuto nel corso del 2012, ma sembra non voler scomparire.
a) Dal 2 aprile 2012 è entrato definitivamente in vigore il provvedimento Isvap 2946 secondo cui le banche non possono vendere polizze di cui sono esse stesse beneficiarie.
b) E’ stata introdotta una nuova norma nel Codice del Consumo secondo cui, se la banca obbliga il cliente a stipulare una polizza vita o una polizza casa da lei stessa venduta per poter erogare il mutuo, compie una pratica scorretta.
c) Da luglio 2012 è entrato in vigore un nuovo Regolamento dell’Isvap, il numero 40 del 2012, che impone alla banca che chiede al cliente una polizza vita per erogare un mutuo, fermo restando che non può essere beneficiaria della polizza e che non può essere obbligatoriamente quella che vende lei, di consegnarli almeno due preventivi di polizze erogate da compagnie assicurative con cui la banca non ha accordi commerciali. Il cliente ha così 10 giorni lavorativi per cercare altrove una copertura vita alternativa. I due preventivi devono essere predisposti secondo lo schema standard disegnato dall’Isvap nel Regolamento 40/2012.
Ma perché la vendita combinata di polizze e mutui non va bene?
E’ vero, le coperture assicurative sono importanti per il cliente consumatore, ma è da evitare il più possibile la vendita di prodotti non spiegati e soprattutto obbligati. La vendita combinata avviene in maniera del tutto scorretta per diverse ragioni: in primis perché l’obbligatorietà della polizza non è evidenziata sui foglietti informativi e sui documenti di trasparenza, ma il cliente la “scopre” dal consulente che fa capire che per avviare l’istruttoria ed avere l’erogazione del prestito occorre sottoscrivere lo specifico prodotto assicurativo offerto dalla banca. In alcuni casi i clienti scoprono di dover sottoscrivere anche una polizza solo al momento della firma del contratto o davanti al notaio al momento della stipula del mutuo. La vendita è così opaca e confusa con poche possibilità per il cliente di comprendere le potenzialità e/o i limiti del prodotto e soprattutto senza la possibilità del confronto con altre offerte di mercato perché è obbligato a sottoscrivere la polizza che gli offre la banca, di cui non conosce bene neanche i costi. In pratica non è il cliente che autonomamente decide di coprirsi dai rischi legati alla morte o da altri eventi che gli impediscano di pagare il debito (ed in molti casi è importantissimo scegliere una copertura che salvaguardi da queste situazioni), ma è la banca che stipula convenzioni con le compagnie assicurative spesso appartenenti allo stesso gruppo bancario.
C’è un’altra vendita combinata che continua nonostante sia oggi vietata espressamente dal Codice del Consumo, in particolare dall’articolo 21 comma 3 bis. E’ quella del conto corrente che i futuri mutuatari sono obbligati ad aprire nella banca che eroga il mutuo. Tecnicamente non esiste alcuna necessità di aprire un conto corrente nella banca che eroga il mutuo. Le rate del mutuo infatti possono essere pagate senza alcun problema con addebito diretto sul conto corrente del cliente in qualsiasi istituto bancario si trovi il rapporto. Quello che si può verificare è che per l’incasso della rata addebitata su conto corrente di altro istituto vengano addebitate spese da parte della banca cui si paga il mutuo. Comunque queste spese devono essere incluse nel Taeg che è l’indicatore che serve a verificare la convenienza economica del finanziamento.
Anche per questo aspetto la situazione non è certo delle migliori; nell’inchiesta di Altroconsumo nel 78% dei casi, dunque in quasi 8 agenzie su 10 visitate, è stato chiesto di aprire obbligatoriamente il conto corrente per ottenere il finanziamento.
Sono pratiche scorrette è vero; pratiche purtroppo contro cui il cliente ha poche possibilità di opporsi. Il cliente è l’anello debole: va in banca per chiedere un mutuo ed è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenerlo (soprattutto in tempi di credit crunch).
Ed allora va bene sottoscrivere una polizza o aprire un conto corrente, l’importante è avere il finanziamento. Serve che qualcuno rappresenti gli interessi dei clienti e del sistema intero ad avere un mercato più concorrenziale senza legacci inutili per accrescere così la mobilità del cliente. Serve un intervento deciso delle Autorità di controllo del mercato.
Nessuna legge è buona e dà risultati se non sono previste sanzioni efficaci e persuasive per gli operatori di mercato che non rispettano le norme. Ed ovviamente serve anche un’Autorità di mercato coraggiosa che applichi le sanzioni e faccia controlli adeguati, non dietro gli sportelli, ma come “cliente” con dei “mistery shopping” che diano segnali reali circa il vero comportamento tenuto dagli operatori nei confronti del cliente.